Super ammortamenti per le autovetture non strumentali ai titoli di coda. Se si vuole ottenere il bonus è necessario immatricolare entro il prossimo 31 dicembre, perché l’agevolazione è stata riproposta soltanto per le autovetture utilizzate esclusivamente nell’attività d’impresa.
Questo ciò che emerge dalla lettura del disegno di legge di bilancio per il 2017, con particolare riferimento alla misura agevolativa introdotta dal comma 91, dell’art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), in tema di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti.
Autovetture non strumentali. Le citate disposizioni sono state riproposte nella manovra del 2017 ma all’interno delle disposizioni di riferimento si riscontra che le stesse si rendono applicabili agli investimenti in beni materiali nuovi ma “esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del testo unico delle imposte sui redditi”.
Si ricorda, innanzitutto, che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione in materia di ammortamenti determinati dai soggetti titolari sia di reddito d’impresa, sia di lavoro autonomo, per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016; per i beni agevolabili deve sussistere il requisito della novità che si ha nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato, né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto (circ. 90/E/2001).
La norma in commento dispone, in pratica, che il costo di acquisizione (proprietà e/o leasing) sia maggiorato del 40%, rilevando ai fini della deducibilità degli ammortamenti; di conseguenza, la norma prevede l’inserimento di una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, senza alcun impatto di natura contabile, eccezione fatta per le minori imposte dovute.
La deducibilità dei maggiori ammortamenti non imputati a conto economico trova la propria giustificazione nella lettera b), del comma 4, dell’art. 109, dpr 917/1986 (Tuir), in base al quale sono deducibili i componenti negativi che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.
Con riferimento al periodo indicato (15/10/2015 – 31/12/2016) la disposizione sui “super-ammortamenti” si applica anche ai mezzi di trasporto, di qualsiasi tipo poiché, oltre a prevedere l’applicazione del costo di acquisizione maggiorato del 40% ai beni strumentali nuovi, in cui certamente rientrano i mezzi di trasporto, di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 164 del Tuir, in quanto destinati a essere utilizzati “esclusivamente” come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, il bonus risulta applicabile anche ai veicoli dati in “uso promiscuo” ai dipendenti, di cui alla successiva lettera b-bis) (deducibilità al 70%) e alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del d.lgs. 285/1992, e ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1) (deducibilità del 20% con rispetto di determinate soglie).
Per effetto della maggiorazione del 40%, come sancita dalla legge di Stabilità 2016, per il periodo che si esaurisce al 31 dicembre prossimo, i nuovi limiti di deducibilità per i mezzi di trasporto, di cui alla citata lettera b), comma 1, dell’art. 164 del Tuir, si applicano al tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto che risulta pari a 25.306 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan, pari a 36.151,14 euro (in luogo dell’ordinario 25.822,24) per autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio, pari a 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66) e pari a 2.892 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.
Dalla lettura della bozza di disegno di legge è chiaro, pertanto, che nel prossimo periodo d’imposta (salvo emendamento dell’ultimo tuffo), l’esclusione è disposta per queste precise casistiche, con la conseguenza che la quota del 40% non potrà incrementare il costo di acquisto di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, se questi beni non saranno utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio delle attività d’impresa e/o professionale.
Agenti e rappresentanti. Com’è noto, e come abbiamo appena visto, gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti, hanno sempre ottenuto un miglior trattamento, proprio in relazione all’utilizzo strumentale del mezzo, con la conseguenza che, in caso di acquisto in proprietà e/o in leasing, la quota di costo deducibile, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’art. 164 richiamato, in luogo di una percentuale pari al 20%, la deducibilità è determinata nella misura dell’80%, tenendo conto di un tetto maggiorato (da euro 18.075,99) di euro 25.822,24.
La manovra 2017, con una modifica all’ultimo periodo della citata lettera b), comma 1, dell’art. 164 del Tuir, dispone letteralmente che “i predetti limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.”.
Pertanto, come si evince anche dalla relazione tecnica, la citata modifica interviene in materia di limiti annui alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati, appunto, da agenti e rappresentanti di commercio, prevedendo un incremento da euro 3.615,20 a euro 5.164,57, nella stessa proporzione che già esiste tra il limite di importo per acquisto e leasing di autovetture aziendali, rispetto alle altre tipologie di contribuenti (euro 25.822,84 contro euro 18.075,99). ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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