Trasformazione agevolata e problemi di iscrizione alla C.C.I.A.A.


  • Necessaria la sezione speciale per le società semplici di godimento

    L’operazione di trasformazione, agevolata o non, ha senza dubbio efficacia dal momento del rogito (atto redatto entro lo scorso 30 settembre) e non dal momento dell’eventuale iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di trasformazione in società personale.
    Si nutrono, invece, numerose perplessità sulla possibile re-iscrizione nel registro delle imprese, in una sezione speciale, delle società semplici di mero godimento datate e cancellate.
    Questi taluni aspetti burocratici ancora da definire dopo la chiusura del termine per l’esecuzione della trasformazione agevolata in società semplice e dopo l’emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle circolari 26/E/2016 e 37/E/2016, che hanno fornito precisazioni sulla disciplina dell’assegnazione, della cessione e della trasformazione agevolata, di cui ai commi da 115 a 120, dell’art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016).
    Registro delle imprese. Con riferimento agli adempimenti, le recenti circolari delle Entrate (circ. 26/E/2016 e 37/E/2016) hanno confermato, correttamente, che con l’atto di trasformazione in società semplice di mero godimento immobiliare, si conclude l’esercizio dell’attività d’impresa e, pertanto, si è reso necessario procedere al solo mantenimento del codice fiscale e alla chiusura della partita Iva (si veda articolo di ItaliaOggi del 20/09/2016).
    Con riferimento al paventato e legittimo dubbio se il soggetto debba rimanere anche iscritto al registro delle imprese, ancorché la detta iscrizione si renda obbligatoria sicuramente per tutte le società commerciali, siano esse personali che di capitali, si ricorda che il codice civile “non” prevede, per questa tipologia societaria, l’obbligo d’iscrizione al registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2251 c.c., poiché il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
    Se ne da atto in una precisa consulenza (consulenza – quesito n. 611/2013/I – 623-2013/I – risposta dell’1/10/2013), dove il notariato, in seguito ad apposito quesito di un iscritto al detto albo, era intervenuto sulle indicazioni diverse che talune camere di commercio avevano fornito con riferimento all’obbligo di mantenere o meno la società, si ripete di “mero godimento”, iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese; sezione necessariamente diversa da quelle riferibili alle società semplici che esercitano attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., e delle società semplici tra professionisti (s.s.t.p.), che hanno indicazioni estremamente puntuali sul detto obbligo.
    Posto che l’iscrizione o meno nella sezione speciale non fa “sciogliere” la società giacché anche l’eventuale cancellazione non dà luogo a una situazione di “inesistenza” del soggetto giuridico, ma alla permanenza nella forma di società di fatto o irregolare, come indicato nella consulenza appena indicata, resta il problema se le società immobiliari di mero godimento (che assomigliano, più che a vere e proprie società, a comunioni a scopo di godimento, di cui all’art. 2248 c.c., in quanto manca il perseguimento dello scopo economico), che come indicato dall’Agenzia delle Entrate (circ. 37/E/2016 § 10) devono cessare qualsiasi attività imprenditoriale, devono restare iscritte in camera di commercio e, se la risposta è affermativa, in quale sezione speciale (si ritiene diversa da quella delle società agricole e diversa da quella delle società professionali e dei piccoli imprenditori).
    In effetti, si ritiene che l’obbligatorietà, per questa tipologia societaria, debba rinvenirsi, in aggiunta alle società semplici agricole e professionali (s.s.t.p.), esclusivamente dai contenuti delle disposizioni, di cui all’art. 8, legge 580/1993 e, in particolare, dell’art. 7, comma 2, n. 9) del dpr 581/1995, con la possibilità non condivisibile, perseguita da talune sezioni locali delle camere di commercio, di una mera iscrizione nel repertorio economico amministrativo (R.e.a.) e non in una sezione speciale specifica.
    Effetti della trasformazione. Come rilevabile dalle norme richiamate, e in particolare dal comma 8, dell’art. 11, dpr 581/1995 (regolamento di attuazione del registro delle imprese), l'iscrizione è eseguita, senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda ma, il detto termine, è ridotto alla metà (cinque giorni) se la domanda è presentata (come avviene oggi) su supporti informatici; sembra trattarsi di un termine “ordinatorio” e, quindi, i responsabili del registro possono utilizzare anche un maggior termine, rispetto alla data di presentazione dell’atto di trasformazione, a cura del notaio rogante.
    Le disposizioni appena indicate affermano anche che l’iscrizione consiste, di fatto, nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.
    Di conseguenza, si ritiene utile confermare che il momento rilevante per gli effetti della trasformazione di una società commerciale in società semplice non può essere assunto, come avviene per le società di capitali (cosiddetto “effetto costitutivo”) al momento della trascrizione dell’atto al registro delle imprese, seguendo pedissequamente le disposizioni di cui al comma 3, dell’art. 2500 c.c. (effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari …), ma semplicemente alla data del rogito notarile, senza dover tenere conto (in analogia) di quanto indicato dalla prassi ministeriale (circ. 26/E/2016 § 3), ai fini degli effetti, per gli atti di assegnazione (e cessione).
    Re-iscrizione delle società cancellate. Quindi, se interpretando le vecchie disposizioni, gli amministratori e/o il notaio hanno proceduto da tempo alla cancellazione della società che si era già trasformata in società semplice di mero godimento (il parere indicato risale, peraltro, al 2013 – ed evidenzia il persistere dell’incertezza – mentre il regolamento di attuazione del registro delle imprese è del 1995) nasce il problema anche della possibile re-iscrizione delle società semplici cancellate che potrebbe risultare utile, oggi più che ieri, sia per valutare le ulteriori operazioni di assegnazione agevolata dei beni ai soci, in caso di riapertura dei termini, ma anche, in particolare se intestataria di beni (soprattutto immobili, come nel caso di specie), al fine di evitare ipotesi di elusione di norme che regolano la circolazione dei beni sul piano tributario e urbanistico.
    Secondo le indicazioni rinvenibili dalle norme vigenti, infatti, l’iscrizione per le società semplici, prima esenti dall’obbligo, deve essere fatta nella corrispondente sezione speciale, ai sensi del n. 9), dell’art. 7 e del comma 6, dell’art. 18 del citato dpr 581/1995, ma la detta iscrizione ha valenza solo come certificazione anagrafica e mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che ogni società di persone può essere cancellata anche d’ufficio quando sia rilevata l’assenza di un’attività sociale (irreperibilità della sede legale, mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, mancanza di codice fiscale, mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi e decorrenza del termine di durata della società in assenza di una proroga tacita).
    Pertanto, posto il riscontrare l’obbligatorietà dell’iscrizione nella sezione speciale (e non nel repertorio economico amministrativo) della società semplice di godimento, l’eventuale re-iscrizione non dovrebbe comportare, in tal caso, l’applicazione di alcuna sanzione a carico dei soci amministratori e dovrebbe derivare da un’istanza motivata rivolta al Giudice del registro delle imprese, con l’ulteriore criticità che tale provvedimento diventi territorialmente fin troppo “discrezionale”, giacché nel recente passato alcune richieste sono state accettate, mentre altre respinte.
    In attesa di opportuni e necessari chiarimenti in merito si ritiene che, se il provvedimento risulta positivo in merito alla richiesta di re-iscrizione, i funzionari del registro delle imprese non potranno che eseguire la re-iscrizione della società cancellata. (riproduzione riservata)
     


    Pistoia, PT, Italia