Per le imprese marittime, il trasporto dei veicoli diventerà prestazione accessoria rispetto alla prestazione di trasporto delle persone. Prevista anche una rideterminazione della base imponibile per le imprese marittime che hanno optato per la tassazione forfetaria (cosiddetta “tonnage tax”).
Questo quanto emerge dallo schema di decreto legislativo recante il “riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime”.
Lo schema di provvedimento modifica, tra l’altro, anche alcune norme del regio decreto 327/1942 (cosiddetto “Codice della navigazione”), introducendo alcune novità in tema di passavanti provvisorio e il dl 30/12/1997, convertito con modificazioni dalla legge 30/1998, in tema di traghetti ro-ro e ro-ro pax adibiti a traffici commerciali.
Dal punto di vista tributario, il decreto dispone che, ai fini dell’applicazione dell’Iva (punto 127-novies, tabella A, parte III, dpr 633/1972) le prestazioni di trasporto dei veicoli diventano accessorie a quelle delle persone, con la conseguenza che sulle stesse verrà applicata la medesima aliquota.
Con riferimento, invece, all’imposizione diretta vengono modificati gli articoli 155, 157 e 158, del dpr 917/1986, in tema di determinazione del reddito delle imprese marittime.
Si ricorda che, attualmente, sono ammesse al regime della “tonnage tax”, di cui al citato art. 155 del Tuir, solo le navi iscritte al registro internazionale di cui all’art. 1 del dl 457/1997 e che l’estensione della norma al traffico nazionale ha posto problemi di coordinamento con il requisito dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 1, del citato dl 457/1997.
Il provvedimento, di conseguenza, modifica la validità dell’opzione per l’applicazione del regime forfetario (tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni), esclude dal regime le navi traghetto adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, estende il regime ai soggetti non residenti con stabile organizzazione per le navi iscritte nei registri dei paesi UE e SEE e interviene sull’art. 158 del Tuir, modificando la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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