Pegno non possessorio in attesa del registro informatico


  • La nuova operazione di pegno non possessorio

    Pegno non possessorio in stand by. Senza il decreto di attuazione del registro informatico, la nuova operazione non può, di fatto, realizzarsi.
    Come indicato nello speciale di ItaliaOggi di ieri mattina, trasmesso nelle reti Class CNBC (canale 506 della piattaforma Sky), lo scorso 3 luglio è entrata in vigore la legge 119/2016, di conversione del dl 59/2016 (cosiddetto “Decreto banche”) che ha introdotto, all’art. 1, il pegno mobiliare non possessorio.
    Com’è noto, tale istituto è una nuova forma di diritto di garanzia a tutela dei creditori che la legge di conversione, modificando l’impianto iniziale, di cui al citato dl 59/2016, ha disciplinato senza dubbio in maniera più organica, soprattutto prevedendo che l’iscrizione nello specifico registro, tenuto dall’Agenzia delle entrate, abbia effetto ai fini dell’opponibilità ai terzi e, non soltanto, come prescritto inizialmente, ai fini della costituzione del pegno.
    Innanzitutto, si ricorda che oggetto del pegno possono essere anche i beni immateriali o i crediti derivanti o inerenti all’esercizio dell’impresa, in aggiunta ai beni mobili esclusi i registrati), che dovranno, comunque, essere esistenti o futuri e determinati o determinabili.
    Siccome la differenza tra il pegno ordinario e quello non possessorio sta proprio nel fatto che il bene non si trasferisce al momento dell’erogazione del finanziamento che garantisce, ma rimane nella disponibilità dell’imprenditore, il legislatore ha previsto la costituzione della garanzia in forma scritta, indicando precisi contenuti del contratto e introducendo l’opponibilità ai terzi, se lo stesso risulta iscritto in un “registro informatizzato” (cosiddetto “registro dei pegni non possessori”) tenuto presso l’Agenzia delle entrate.
    L’iscrizione nel registro, inoltre, determina il grado della garanzia e consente l’opposizione del pegno a terzi e nelle procedure concorsuali, ai sensi del comma 4, del citato art. 1 della legge in commento, ancorché il pegno non si costituisca con l’iscrizione nel registro, poiché il contratto produce i propri effetti anche senza la detta iscrizione.
    Posto che la modalità e gli effetti dell’iscrizione sono disciplinati dal comma 6 e che l’iscrizione ha una durata di dieci anni, peraltro rinnovabile attraverso un’ulteriore iscrizione anticipata rispetto alla scadenza decennale, è previsto che spetta a un decreto ad hoc del ministro dell’economia, di concerto con il ministro della giustizia, disciplinare le modalità “rigorosamente” informatiche di iscrizione, consultazione e cancellazione dei contratti nel registro, nonché gli obblighi di chi effettua tali operazioni e gli oneri di copertura dei costi di tenuta, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl 59/2016; di fatto, pertanto, l’istituto non è ancora attivo, in attesa del provvedimento appena indicato che dovrà essere adottato entro il prossimo 2 agosto, se non interverranno ulteriori proroghe. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
     


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