Il contribuente, a regime, può aderire alla proposta di concordato entro il 31/07 mentre, per il primo biennio (2024/2025), può farlo entro il 31 ottobre 2024 (invece che entro il 15 ottobre 2024).
Maggiorazione sugli acconti del 15% (3% per l’Irap), determinata sulla differenza positiva, per i contribuenti Isa, e del 12% (o 4%) per i contribuenti forfetari, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se gli acconti sono stati determinati con il metodo storico; detta maggiorazione, invece, non è dovuta se gli acconti sono stati versati con il metodo previsionale.
Queste alcune importanti modifiche introdotte al d.lgs. n. 13/2024, concernente la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), da combinare con le modifiche apportate al decreto adempimenti (d.lgs. n. 1/2024) sul riordino del calendario fiscale, a partire dal periodo d’imposta in corso (2024).
Preliminarmente, con una modifica ai commi 1 e 4 dell’art. 8 del d.lgs. n. 13/2024 viene spostata dal 1° al 15 aprile, la data entro la quale l’Agenzia delle Entrate (a regime) mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari, i software necessari per l’acquisizione dei dati utili per la formulazione della proposta di concordato.
Con una ulteriore modifica, che impatta sul comma 3 del successivo art. 9, si stabilisce che, a regime, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, mentre i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare potranno aderire entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del relativo periodo d’imposta.
Per il primo anno di applicazione (biennio 2024/2024), però, l’adesione potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 1/2024; il provvedimento in commento, con il comma 6 dell’art. 2, sostituisce il termine del 30/09 (data di presentazione delle dichiarazioni “a regime”) con il nuovo termine al 31 ottobre, già a partire dal 2024, fissando ulteriormente, per i soggetti IRES, all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura, il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la conseguenza che la scelta di aderire o meno al concordato, per il biennio 2024/2025, potrà essere effettuata con il maggior termine del prossimo 31 ottobre, in luogo del termine precedente indicato del 15 ottobre 2024.
La lett. c) del comma 1 dell’art. 3 introduce ulteriori cause di esclusione per l’accesso al concordato prevedendo che l’adesione non sarà possibile per i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di reddito (d’impresa e di arte e professioni o comunque denominati) in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile per una quota superiore al 40% o per i contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario, di cui alla legge 190/2014 e per le società o per gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta, sono interessati da operazioni straordinarie (fusioni, scissione, conferimento) o, nel caso di società personali e associazioni, che abbiano modificato le compagini sociali.
Con ulteriori modifiche (art. 15 e 16 del d.lgs. n. 13/2024) alla determinazione del reddito (d’impresa o autonomo) si dispone l’esclusione di alcune componenti di reddito ai fini del concordato come, per esempio, la cessione della clientela o di elementi immateriali, per i lavoratori autonomi, e le perdite su crediti e le componenti di reddito da partecipazione in società, per le imprese.
Se decade dal concordato, per effetto del nuovo comma 3-bis introdotto nell’art. 22, il contribuente deve versare le imposte e i contributi determinati sulla base del reddito della proposta di concordato se quest’ultimo risulta maggiore rispetto a quello effettivamente realizzato.
Si stabilisce, infine, dopo le modifiche introdotte agli articoli 20 e 31 del d.lgs. n. 13/2024, da una parte per i contribuenti Isa e dall’altra per quelli in regime forfetario, che ai fini della determinazione degli acconti delle imposte (dirette e Irap), relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato, l’acconto dovuto per le imposte dirette subisce l’applicazione di una maggiorazione del 15% (o 4% o 12%, rispettivamente per i forfetari start-up e per i forfetari a regime) e per l’Irap del 3% se calcolato con il “metodo storico” (non previsionale) sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello (d’impresa o autonomo) dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti straordinarie, di cui all’art. 17; maggiorazione da versare integralmente entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata dei medesimi acconti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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