Piani di rateazione più lunghi e fino a 120 rate per saldare i debiti con il Fisco


  • Fino a 120 rate in caso di documentata e obiettiva difficoltà ad adempiere

    Piani di rateizzazione più lunghi per saldare i debiti con il Fisco.

    Su richiesta del contribuente che “dichiara” di versare in temporanea situazione di "obiettiva difficoltà", l'Agenzia delle entrate-riscossione concede la "ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro", fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate per quelle presentate nel 2027 e 2028; 108 rate per le pratiche a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, invece, sono previste "fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta".

    Queste le principali novità inserite nel decreto legislativo avente a oggetto il riordino del sistema nazionale della riscossione, in ossequio a quanto prescritto dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), con particolare riferimento alla rivisitazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (Dilazione di pagamento).

    L’attuale impostazione, di cui al citato art. 19, prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili; nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, in ogni singola richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

    Come indicato nella relazione illustrativa, l’obbiettivo del legislatore è quello di procedere con una “stabilizzazione a centoventi del numero massimo di rate” e, quindi, preliminarmente, si dispone che, per il pagamento di somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ogni richiesta di dilazione, su semplice istanza del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) può concedere fino a 108 rate mensili ma con una decorrenza modulata sulla base delle annualità relative alla presentazione delle richieste.

    Per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, il contribuente che semplicemente “dichiara” di versare in una temporanea situazione difficoltà, può ottenere, come detto, una massima dilazione fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, fino a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 rate mensili per le richieste presentate a partire dall’1/1/2029.

    Non solo. Se il contribuente “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione delle somme iscritte a ruolo può arrivare a 120 rate, in presenza di debito superiore a 120.000 euro, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta di dilazione, mentre in presenza di debito fino a 120.000 euro, il contribuente può ottenere una dilazione da 85 a 120 rate mensili, se presenta la domanda negli anni 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili, se le richieste sono presentate negli anni 2027 e 2028 e da 109 a 120 rate se le richieste sono presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

    Per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, in presenza di persone fisiche e di imprese individuali in contabilità semplificata, si deve fare riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore e all’entità complessiva del debito mentre per gli altri soggetti (imprese individuali e società personali in contabilità ordinaria e società di capitali) si deve tenere conto dell’indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo, anche già in rateazione, e il valore della produzione.

    Infine, con un provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze saranno definite le modalità di applicazione e l’indicazione della documentazione necessaria per confermare la situazione di temporanea difficoltà, di cui al nuovo comma 1.2) dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, o di particolari eventi e/o situazioni, al ricorrere dei quali la detta situazione di deve considerare sussistente, anche per il caso in cui la dilazione sarebbe preclusa in applicazione dei parametri indicati, nonché di specifiche modalità per i soggetti diversi dalle persone fisiche o dalle imprese individuali in contabilità semplificata. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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