Bonus edilizi, dopo i recenti interventi legislativi, in forte ridimensionamento negli anni 2024 e 2025


  • Rimangono fruibili nelle aliquote più alte i bonus ristrutturazione e per gli interventi antisismici

    Per il biennio 2024/2025, nonostante il consistente ridimensionamento del superbonus e dell’agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, i contribuenti potranno ancora fruire di numerosi bonus edilizi sebbene nelle percentuali ordinarie.

    Per il 2024, il bonus per ristrutturazione edilizia e il sisma-bonus potranno essere applicati, infatti, nelle versioni ordinarie ma con percentuali variabili dal 50% fino all’85% delle spese sostenute, da calcolarsi sulla soglia maggiorata di 96 mila euro.

    Nel corso degli anni 2024 e 2025, per la generalità dei contribuenti, sarà possibile beneficiare delle agevolazioni, con riferimento a determinati interventi edili sulle proprie unità immobiliari, nonostante i recenti interventi legislativi che hanno introdotto forti restrizioni soprattutto in tema di detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

    Innanzitutto, l’aliquota, inizialmente prevista nella misura del 110% per il superbonus, nel 2024 scende al 70% e nell’anno successivo al 65% ma la detrazione, determinata su massimali determinati in relazione all’intervento eseguito, sarà accessibile solo per condomini e soggetti assimilati, come i proprietari di edifici da due a quattro unità.

    Com’è noto l'art. 1 del D.L. 212/2023 ha disposto che la detrazione maggiorata, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e che fino al 31/12/2023 era del 110% o del 90% a seconda dei casi, per la quale si è optato per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del medesimo decreto sulla base di stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) effettuati fino al 31/12/2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non sono stati ultimati o non si sia conseguito il miglioramento di due classi energetiche, di cui al comma 3 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020.

    Con particolare riferimento agli interventi che fruiscono del superbonus, eseguiti  dai soggetti di cui al comma 8-bis dell'art. 119, primo periodo del D.L. n. 34/2020, che hanno raggiunto uno stato di avanzamento al 31/12/2023 non inferiore al 60%, dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 212/2023 è stato introdotto un contributo sulle spese che saranno sostenute per l'ultimazione dei lavori tra l'1/01/2024 e il 31/10/2024 da coloro che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro; reddito da calcolarsi con le regole di cui al comma 8-bis.1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, in relazione alla composizione del nucleo familiare.

    Un drastico ridimensionamento anche per l’agevolazione del 75%, destinata all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, che permane nel biennio indicato (2024/2025) giacché, a decorrere dal 30/12/2023, l'art. 3 del D.L. 212/2023, ha disposto che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici già esistenti devono riguardare “esclusivamente” scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    Dalla detta data, la detrazione del 75% non spetta più per le spese per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito poiché, la lett. c), del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 212/2023, ha abrogato il comma 3 dell'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.

    Rimangono ancora validi, nelle versioni conosciute e limitatamente al 2024, fatte salve proroghe, i cosiddetti “bonus ordinari”, come quello relativo alle ristrutturazioni, nella misura del 50% della spesa sostenuta con un massimale di 96 mila euro per unità abitativa, e all’ecobonus, nelle quote variabili dal 50% al 75% con massimali di detrazione variabili.

    Inoltre, collegato alla ristrutturazione edilizia (bonus casa), nel 2024, resta in vita il bonus mobili che, pur mantenendo la percentuale di detrazione del 50%, passa da un tetto di 8 mila euro a 5 mila nel 2024, il sisma-bonus, nelle aliquote dal 50% e all’85%, calcolato su un massimale di spesa pari a 96 mila euro, l’eco-sisma-bonus, nelle aliquote variabili dall’80% all’85% su un massimale pari a 136 mila euro per unità immobiliare e il bonus verde, nell’aliquota del 36% da calcolarsi su un massimale di 5 mila euro.

    Per queste ultime misure, salvo ulteriori proroghe, allo stato attuale non previste, è previsto un rientro nel 2025 nell’aliquota al 36% con soglia di spesa a 48 mila euro per bonus casa, ecobonus e sisma-bonus mentre nessuna previsione è stata introdotta per bonus mobili, eco-sisma-bonus e bonus verde per il 2025. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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