Niente determinazione peculiare delle soglie per fruire del superbonus per gli ETS che detengono gli immobili in concessione


  • Fruibile la detrazione maggiorata ma con le regole ordinarie

    Per gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) non è applicabile la determinazione specifica delle spese, relative agli interventi di efficientamento che possono beneficiare del superbonus, se gli immobili sono posseduti grazie ad una concessione comunale. Nel rispetto dei relativi requisiti, l’ente potrà applicare la detrazione maggiorata ma con  modalità ordinarie.

    Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 2/2024, ha fornito chiarimenti sul tema dell’applicazione del superbonus, di cui al comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 per gli enti del Terzo settore (E.T.S.).

    L’ente (una Onlus) intende effettuare interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, su diversi immobili posseduti, con applicazione del calcolo specifico, come individuato dal comma 10-bis del medesimo art. 119 del D.L. n. 34/2020.

    Lo stesso ente ha dichiarato di operare nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, verso persone svantaggiate, nonché una attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, prevista dal medesimo articolo e sostiene di poter applicare il superbonus, con il metodo di calcolo peculiare, poiché gli immobili sono collocati nelle categorie richieste e sono posseduti sia con comodato gratuito sia per il tramite di una concessione comunale (cosiddetto "canone ricognitorio").

    Si ricorda che lo specifico calcolo è previsto per i soggetti, di cui alla lett. d-bis) del comma 9 (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) se svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, sei i propri membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e se in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali "B/1", "B/2" e "D/4", a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato.

    Il limite di spesa ammesso alle detrazioni indicate, previsto per tali singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del d.lgs. n. 385/1993.

    L’Agenzia delle Entrate, analizzando l’attività effettivamente svolta dall’ente, precisa, innanzitutto, che l’istante può usufruire della detrazione maggiorata per gli interventi indicati sempre se, come precisato, l’attività rientra nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e dall’assistenza sanitaria, anche connesse direttamente all’attività principale, ma evidenzia che il titolo di possesso dell’immobile è tassativo, come già indicato in un precedente documento di prassi (circolare n. 3/E/2023).

    Pertanto, in relazione a quanto rappresentato, l’ente potrà correttamente applicare il particolare metodo di determinazione delle spese, di cui al citato comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, posto il rispetto delle altre condizioni indicate, per gli immobili posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso ma non potrà applicare il medesimo metodo per gli immobili posseduti tramite una concessione comunale.

    Si segnala, peraltro, che la recente risposta fornita si pone in netto contrasto con una precedente risposta (n. 904-3595/2021) con la quale la D.R.E. Lombardia ha precisato che la convenzione stipulata tra un comune e un ente del Terzo settore, che concede in uso a quest'ultimo l'immobile, in cui esso esercita la propria attività in ambito socio-sanitario e assistenziale, costituisce titolo di detenzione sostanzialmente equiparabile a quello di comodato gratuito. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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