Per il Notariato libertà nella trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche


  • Il Notaio ha il compito per richiedere la personalità giuridica dell'ente sportivo

    Per il Notariato la disciplina in materia di attività sportiva dilettantistica permette di considerare fungibili i vari tipi associativi introdotti dal legislatore con la conseguenza che l'omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal codice civile

    La Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale del Consiglio Nazionale del Notariato ha licenziato lo studio n. 23-2023/CTS trattando la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta.

    Sul tema, il d.lgs. 120/2023 ha condizionato il riconoscimento della personalità giuridica in esame alla presenza di un patrimonio minimo, fissato in euro 10.000.

    Di conseguenza, resta applicabile il sistema introdotto per tutti gli enti con autonomia patrimoniale perfetta, in cui “la necessità di un patrimonio minimo e di un controllo sulle vicende che dovessero incidere sull’integrità dello stesso sono sempre state considerate rilevanti dal legislatore”.

    La nuova procedura di ottenimento della personalità giuridica affida al Notaio l’obbligo di deposito dell’atto costitutivo e/o verbale dell’assemblea straordinaria presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (R.A.S.D.), posta la preventiva comunicazione del ricevimento dell’atto all’organismo sportivo affiliante ai fini del riconoscimento sportivo.

    Per il Notariato corre l’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la costituzione dell’ente compresa quella relativa al patrimonio minimo.

    Si evidenzia, inoltre, che agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D) si rendono applicabili le disposizioni richiamate, limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

    Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici e possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

    La disciplina  riferita a questi enti come indicato dallo studio in commento, deve essere altresì coordinata con il d.lgs. 39/2021, come modificato dalla legge 106/2021 e dal d.lgs. 120/2023 che ha istituito, appunto, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.), nel quale dovranno iscriversi sia le società sportive sia le associazioni non riconosciute e riconosciute.

    L’art. 14 del d.lgs. 39/2021 dispone che l'acquisto della personalità giuridica può avvenire in deroga al D.P.R. 361/2000 con l’iscrizione nel registro a cura del Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'associazione nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo.

    La nuova procedura di ottenimento della personalità giuridica affida al notaio l’obbligo di deposito dell’atto costitutivo e/o verbale dell’assemblea straordinaria presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.), previa comunicazione del ricevimento dell’atto  all’organismo sportivo affiliante ai fini del riconoscimento sportivo; il notaio dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e il patrimonio minimo.

    Per il Notariato, infine, si permette anche di superare ogni dubbio in ordine alla trasformazione di un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) in società sportiva dilettantistica (S.S.D.) senza dover scomodare la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio, di cui all’art. 9 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in considerazione dell'omogeneità funzionale dell'attività perseguita anche se con uno schema giuridico diverso, ma sempre annoverato tra quelli utilizzabili.

    La ricostruzione indicata nel documento consente di superare anche qualsiasi obiezione in ordine ai limiti alla trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali di cui al comma 3 dell' art. 2500-octies c.c., con particolare riferimento all'inammissibilità della trasformazione per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, specialmente nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione preveda espressamente il divieto di distribuzione degli utili (ipotesi da estendere, per quanto sopra osservato anche alla fattispecie della trasformazione da associazione non riconosciuta in società); se, al contrario, la società sportiva, risultante dalla trasformazione, dovesse avvalersi della possibilità prevista dall’art. 8 del d.lgs. 36/2021 di parziale lucratività, potrebbe emergere il problema dei limiti alla trasformazione. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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