Super ammortamenti



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    Super ammortamenti applicabili ai beni nuovi anche se acquisiti mediante appalto o costruiti in economia.
    Il meccanismo comporta, però, una detrazione limitata se l’appalto, a stadi di avanzamento lavori, viene terminato oltre il prossimo 31 dicembre.
    Questa una delle numerose criticità che emergono dalla pratica applicazione dell’agevolazione, introdotta dai commi da 91 a 94, della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che devono essere risolte in maniera positiva per il contribuente, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali.
    Come indicato dalle disposizioni richiamate, ai soli fini dell’imposizione diretta (pertanto, con esclusione ai fini dell’Irap), i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi, possono godere di quote di ammortamento maggiorate, giacché calcolate sul costo di acquisizione, incrementato del 40%, dei beni strumentali acquisiti a far data dal 15/10/2015 e sino al 31/12/2016.
    Non risulta rilevante né la forma giuridica adottata, né il regime contabile adottato, con l’inclusione dei vecchi minimi e con l’esclusione dei nuovi forfettari stante, in tale ultimo caso, la modalità di determinazione del reddito (coefficiente di redditività determinato sui ricavi che non tiene conto dei costi e degli altri oneri).
    Sotto il profilo squisitamente oggettivo si evidenzia che il bonus riguarda sia le quote di ammortamento, per gli acquisti in proprietà, sia i canoni di leasing (leasing finanziario), per quelli ottenuti in godimento, con esclusione dei canoni di noleggio, di beni strumentali nuovi, con esclusione dei beni immateriali, dei fabbricati (civili e/o strumentali) e delle costruzioni leggere, nonché di quelli espressamente indicati dalla legge (materiale rotabile, condutture e altro) e di quei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.
    In attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, si ritiene che siano da inquadrare tra i beni nuovi quelli acquistati sicuramente dal commerciante e/o dal produttore, compresi quelli destinati alle esposizioni e mai usati, sia quelli complessi, purché la parte “usata” sia irrilevante e/o di costo percentualmente inferiore rispetto al costo complessivo del bene, alla stessa stregua di quanto precisato dalle Entrate per precedenti agevolazioni similari (agevolazione Tremonti, in primis).
    Con riferimento all’acquisto in proprietà si deve tenere conto della data di consegna e/o spedizione che deve ricadere nell’intervallo temporale indicato e con bonus utilizzabile dal momento in cui il bene entra in funzione; per esempio, bene acquistato il 23/12/2015, messo in funzione il 10/01/2016, quota maggiorata di ammortamento da imputare a partire dall’esercizio 2016 (per i solari).
    Per i beni acquisti in leasing, tenendo conto di quanto detto, si deve considerare la data di consegna del bene all’utilizzatore, mentre niente è stato detto per i beni costruiti in economia, ovvero per i beni realizzati dalla medesima azienda utilizzatrice; si ritiene, però, che se il bene rispetta le condizioni indicate, una volta determinato il costo da capitalizzare (progettazione, materie prime, manodopera e quant’altro) e messo in funzione, l’utilizzatore potrà procedere nell’ammortamento, utilizzando la maggiorazione del 40%, essendo anch’esso un bene definibile “nuovo”.
    Qualche problema lo creano i beni acquisiti mediante contratti di appalto, giacché gli stessi sono costruiti contrattualmente da soggetti terzi all’azienda e, in tal caso, vige la regola generale dell’ultimazione della prestazione; la conseguenza è che, se l’appalto si chiude nel corso del 2016, senza ombra di dubbio il costo totale rappresenta il costo su cui applicare la maggiorazione, a partire da tale esercizio.
    Tutto da chiarire è il caso in cui la realizzazione non si concluda entro la data del 31/12/2016 ovvero, in presenza di stati di avanzamento dei lavori (cosiddetti SAL), se è possibile applicare la maggiorazione “parzialmente”, ritenendo la stessa frazione come investimento realizzato e se, per gli appalti iniziati nel 2015, con la previsione di stati di avanzamento lavori, se il completamento avviene nel 2016, si debba considerare questo esercizio (2016) quello di utilizzo del bonus, a nulla rilevando i saldi liquidati nell’esercizio precedente.
    Pertanto, per esempio, in presenza di un contratto di appalto per la realizzazione di un macchinario complesso, per un valore pari a 1.000, con liquidazione, entro il 31/12/2016 di SAL per euro 800, si ritiene che la maggiorazione del 40% deve ritenersi applicabile su detto ultimo importo (800), stante il fatto che il bene è stato realizzato per l’80% (di fatto, le quote maggiorate di ammortamento dovrebbero essere considerate, a partire dal 2016, su 1.120 ovvero anche sugli ulteriori 320 (40% di 800). (riproduzione riservata)
     


    Milano, MI, Italia