Proroga dei versamenti al prossimo 30/09 non solo per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono nell’intervallo tra il 30/06 e il 30/09, ma anche per quelli la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi (contributi previdenziali e diritti camerali su tutti).
Dopo la conversione, con modifiche, del dl 34/2019, nella legge 58/2019 e l’emanazione della risoluzione n. 64/E del 28/06/2019 (si veda ItaliaOggi, 29/06/2019), appare più chiara la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (Isa).
La proroga indicata nel 30 settembre prossimo riguarda, infatti, tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono nel periodo dal 30/06/2019 al 30/09/2019 dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno sostituito gli studi di settore, a prescindere dalla reale applicazione.
Il nuovo termine si applica soltanto ai versamenti di quest’anno, relativi al periodo d’imposta 2018, in deroga alle scadenze ordinarie e a prescindere dall’effettiva applicazione degli Isa, giacché la postergazione è applicabile per quei soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli Isa, di cui all’art. 9-bis, dl 50/2017, anche se ricorre una causa di esclusione diversa dal limite dei ricavi e/o compensi o sono esclusi ex lege dall’applicazione (circ. 41/E/2007§ 4) nonché per quelli che dichiarano ricavi e/o compensi annui non superiori a euro 5.164.569.
La proroga riguarda anche i contribuenti minimi e forfetari o che applicano regimi forfetizzati di determinazione del reddito (risoluzione 64/E/2019) e i soggetti Ires che, nel rispetto delle condizioni indicate, hanno come termini di versamento quelli successivi al 30 giugno scorso, in relazione alla data di approvazione del bilancio (o rendiconto) e della data di chiusura del periodo d’imposta, nonché i contribuenti soci di società e associazioni trasparenti che devono dichiarare i redditi ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, dpr 917/1986 (Tuir).
Restano fuori dalla proroga, quindi, restando fermi i termini ordinari di pagamento (1/07 o 31/07 con maggiorazione dello 0,40%), le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, i contribuenti che pur esercitando tali attività non sono soggetti agli Isa, i contribuenti che realizzano ricavi e/o compensi superiori al limite di euro 5.164.569 e gli imprenditori agricoli, se titolari esclusivamente di reddito agrario.
Della proroga, pertanto, come indicato dall’art. 12-quinquies della legge richiamata di conversione del dl 34/2019, fanno parte tutti i versamenti che risultano ancorati alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva e che scadono nel periodo tra il 30/06 e il 30/09/2019, con riferimento a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o collegati a quella disposta per le imposte sui redditi.
E’ conseguenza, di tale indicazione, che nella proroga, nel rispetto delle due condizioni indicate, devono essere considerati, beneficiando della postergazione, anche il versamento del saldo Iva 2018, se non eseguito entro il termine ordinario del 18/03 scorso, si ritiene incrementato della maggiorazione dello 0,40 per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data (18/03), il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, ai sensi dell’art. 8, dm 359/2001 e il versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti nelle gestioni separate dell’Inps, stante quanto disposto dal comma 4, dell’art. 18 del d.lgs. 241/1997.
Infine, si evidenzia che la proroga al 30 settembre prossimo riduce il numero di rate, dovendo tenere conto la scadenza del secondo acconto al 30/11/2019 8di fatto, 2/12/2019), con la conseguenza che i contribuenti titolari di partita Iva potranno spezzare saldo 2018 e primo acconto 2019 in tre rate, rispettivamente al 30/09, 16/10 e 18/11/2019 (il 16/11 cade di sabato), mentre quelli non partita Iva, dovranno eseguire il pagamento rateale alle date del 30/09, 31/10 e 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato). ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
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