La cooperativa, proprietaria di unità immobiliari concesse in godimento ai soci, può fruire della detrazione maggiorata del 110% con riferimento sia ai lavori trainanti che trainati. La stessa, in quanto beneficiaria delle detrazioni, matura il diritto alla detrazione e può avvalersi del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura, eseguendo però gli adempimenti obbligatori come l’invio della comunicazione per l’opzione.
Così l’Agenzia delle entrate che, con due risposte (nn. 430/2021 e 431/2021) ad altrettanti interpelli, è intervenuta sull’applicazione del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 e sulla possibile cessione del credito o sull’ottenimento dello sconto sul corrispettivo, di cui al successivo art. 121.
Nel primo interpello (risposta n. 430/2021), l’istante fa presente di essere una società cooperativa e di avere come oggetto sociale l’attività di assegnazione ai soci in proprietà, in godimento o in locazione o con altre forme contrattuali ritenuti utili, di unità immobiliari e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti, ritenendosi qualificabile come cooperativa di abitazione.
È intenzione della cooperativa di eseguire una serie di interventi, ben dettagliati nell’interpello, su una serie di edifici posseduti e concessi in godimento ai soci, avvalendosi della detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020; si tratta della riqualificazione di due edifici con un intervento trainante come l’isolamento termico (cappotto) e con la sostituzione di infissi e delle persiane, con l’installazione di schermature solari all’interno delle singole unità come interventi trainati.
Si tratta di due palazzine composte, ciascuna, di diciotto unità e l’istante ritiene che sussistano i requisiti per l’accesso al 110%, in quanto la norma indica come beneficiari le cooperative di abitazione.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver evidenziato i contenuti delle norme di riferimento e le ultime modifiche introdotte, nonché i principali documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e 30/e/2020), ritiene che, nella fattispecie rappresentata, per gli interventi effettuati in un edificio posseduto interamente da una cooperativa in proprietà indivisa e costituito da più unità abitative che vengono tutte assegnate in godimento ai propri soci, il superbonus spetti in relazione alle spese sostenute, sia per i lavori trainanti di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 119 del dl 34/2020 (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso), sia i lavori trainati (infissi e schermature solari) realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.
Con la successiva risposta (n. 431/2021), che ha trattato una fattispecie simile a quella appena rappresentata stante il fatto che l’istante è, anche in tal caso, una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa che vuole effettuare una serie di interventi edili, tra cui quelle di efficientamento destinatarie della detrazione del 110%, di cui al citato art. 119 ma anche il bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 224, art. 1 della legge 160/2019, l’Agenzia ha ulteriormente indicato i limiti di spesa evidenziando che, nel caso in cui, l’intero edificio risulti posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative sia stata assegnata in godimento ai propri soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non soci, è possibile fruire del 110% per gli interventi indicati alla lett. a), comma 1 dell’art. 119 citato soltanto quando la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia superiore al 50% (ferma restando la necessità di verificare tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma), restando esclusa l’applicazione per le spese relative agli interventi “trainati” realizzati su singole unità date in locazione a terzi non soci.
Infine, l’agenzia ha confermato che, anche ai fini del 110%, le spese devono essere pagate, fatta eccezione per il corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito e per le imprese, con il bonifico bancario o postale parlante, dal quale risultino indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del beneficiario del bonifico e che, con riferimento agli adempimenti documentali, la comunicazione di cessione del credito deve essere effettuata dal beneficiario dei bonus che, in tal caso, è rappresentata dalla cooperativa di abitazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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