Società agricole personali e srl con terreni tassati


  • Le società personali con opzione non sono esenti da tassazione

    Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali un 2017 senza tasse. Dopo l’eliminazione dell’imposta municipale (Imu) sui terreni agricoli coltivati e dell’imposta regionale (Irap), un triennio agevolato per il rilancio del settore primario.
    Con la legge 232/2016 (cosiddetta “Legge di bilancio 2017”), il legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni destinate al comparto agricolo, tra cui l’esclusione dalla base imponibile Irpef dei redditi dominicale e agrario.
    Il comma 44, dell’art. 1, della legge di bilancio per il 2017 prevede l’abolizione Irpef sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni agricoli dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al d.lgs. 99/2004.
    Infatti, i redditi dominicali e agrari dei terreni non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef, e relative addizionali, dei soggetti appena indicati, purché iscritti nella relativa previdenza agricola; di fatto, i beneficiari sono i produttori agricoli che esercitano le attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c. e che tassano il proprio reddito, tenendo conto, ai sensi dell’art. 32 del dpr 917/1986 (Tuir), dei redditi fondiari (dominicale e agrario).
    Per gli imprenditori agricoli professionali (Iap) le disposizioni richiamano l’art. 1, del d.lgs. 99/2004 ma, essendo l’agevolazione limitata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), è evidente l’esclusione delle società capitali e delle società cooperative (soggetti Ires, ma potenziali Iap), restando l’agevolazione limitata alle imprese individuali e alle società semplici.
    Sul punto, è opportuno evidenziare che, per le persone fisiche e le società semplici, il regime catastale è un regime “naturale” mentre il medesimo criterio (catastale) è opzionale per le altre tipologie di società personali (snc e sas), con la conseguenza che l’agevolazione può essere applicata soltanto in presenza di una configurazione come “società agricola”, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 99/2004, e previa opzione per l’imposizione sui redditi fondiari, ai sensi del comma 1093, art. 1, legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
    Si ricorda, inoltre, che il proprietario del terreno (o titolare di altro diritto reale), nel caso in cui non svolga alcuna attività agricola, deve dichiarare il reddito dominicale rivalutato (80% + 30%) ma, se corrisponde l’imposta municipale (IMU), rende esente da tassazione tale reddito.
    Il reddito agrario, altra componente del reddito fondiario, deve essere dichiarato (e tassato) da colui che conduce il terreno, utilizzando la tariffa d’estimo riferibile alla coltivazione in atto, con valore rivalutato (70% + 30%).
    Si ricorda, innanzitutto, che l’ulteriore rivalutazione (30%) resta tale dal periodo 2016, giacché la riduzione al 10%, destinata ai terreni coltivati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa previdenza agricola, era stata prevista esclusivamente per il periodo d’imposta 2015.
    Inoltre, le rivalutazioni indicate (80% o 70%) non si rendono applicabili in presenza di terreni concessi in affitto per usi agricoli a imprenditori giovani ovvero di età inferiore a 40 anni.
    Gli effetti dell’agevolazione in commento sono estremamente evidenti in quanto i terreni, posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli Iap sono stati esclusi dall’imposizione ai fini dell’imposta municipale (Imu) a partire dal 2016, ai sensi del comma 10, dell’art. 1, legge 208/2015, con la conseguenza che, se non fosse stata introdotta la disposizione in commento, sebbene limitata al triennio 2017/2019, i redditi agrari sarebbero rientrati nella base imponibile Irpef, con conseguente tassazione diretta.
    Sul punto, al contrario di quanto si ipotizzava, stante l'inquadramento nel reddito d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio non è estendibile anche soci di società di persone (quindi, nemmeno alle società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza) che hanno optato per la tassazione fondiaria, ancorché la coltivazione diretta è stata riconosciuta dallo stesso ministero dell’economia e delle finanze, in specifica consulenza giuridica (protocollo 23/05/2016 n. 20535/2016). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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