Riforma fiscale con deducibilità forfetizzata delle spese di produzione del reddito anche per i dipendenti


  • No tax area unica per lavoratori dipendenti e pensionati

    No tax area unica per equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e di pensione. Deducibilità, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito anche per i dipendenti e possibilità, per la generalità dei contribuenti, di detrarre i contributi obbligatori. Flat tax incrementale commisurata all’incremento di reddito del periodo d’imposta di riferimento rispetto a quello più alto dei tre periodi d’imposta precedenti.

    Queste le principali indicazioni rilevabili anche dalla relazione di accompagnamento alla riforma fiscale, come presentata dal governo Meloni, con particolare riferimento al sistema impositivo dei redditi delle persone fisiche, ovvero dell’attuale imposta sul reddito delle dette persone (Irpef).

    Dal 1974, l’Irpef ha subito numerose correzioni e integrazioni ma la riforma intende intervenire in maniera consistente e omogenea, tentando anche di rendere omogenee le varie situazioni, come nel caso dei redditi di lavoro dipendente e di pensione; sul punto, infatti, si prevede l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo, a prescindere dalla diversa categoria reddituale.

    Si prevede anche il riconoscimento, in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito per i dipendenti, sulla falsariga di quanto attualmente previsto per i lavoratori autonomi, e la possibilità, per tutti i contribuenti, di portare in deduzione gli oneri contributivi obbligatori, con la possibilità di riporto dell’eccedenza, in caso di incapienza, e di applicare una tassa piatta sul reddito incrementale di un periodo d’imposta rispetto al più alto dei tre periodi d’imposta precedenti.

    Nell’ambito del reddito agrario è prevista l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura, in modo tale da attribuire un reddito agrario anche a quelle attività di coltivazione di prodotti agricoli innovative e senza terreni, come la vertical farm o le colture idroponiche e, sempre nell’ambito degli immobili, si prevede l’estensione della cedolare secca agli immobili non abitativi e, quindi, ai fabbricati strumentali come laboratori, depositi e quant’altro.

    Per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria si tenta l’accorpamento con quelli di capitali e una revisione complessiva della relativa imposizione, tenendo conto anche delle fattispecie inserite tra i redditi diversi, di cui all’art. 67 del D.P.R. 917/1986; prevista, quindi, una unica categoria reddituale, con l’indicazione delle singole fattispecie reddituali, una determinazione di una precisa base imponibile e una tassazione a titolo definitivo (a titolo d’imposta).

    In materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati si tenta una revisione e semplificazione dei redditi esenti e, in particolare, si dichiara di intervenire sui fringe benefit ovvero su quei beni e servizi destinati ad incentivare la produttività dei dipendenti, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile, alla previdenza complementare, all’efficientamento energetico, alla solidarietà sociale e alla contribuzione agli enti bilaterali.

    Alla formazione del reddito di lavoro autonomo concorreranno tutte le somme e i valori percepiti a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta, con esclusione delle somme ricevute a titolo di mero rimborso delle spese sostenute, con imputazione dei compensi allineato a quello di esecuzione delle ritenute; si introduce, inoltre, una riduzione dell’entità delle ritenute per i lavoratori autonomi che si avvalgono di dipendenti.

    Infine, sul tema dei redditi diversi, risulta prioritario l’intervento sulla determinazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili che dovranno tenere conto del valore fiscale ma, soprattutto, del periodo di possesso del bene oggetto di rivalutazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)  


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