Reverse charge facile


  • Il documento integrativo non deve essere inviato allo SdI

    Nessun obbligo di invio al Sistema di interscambio (SdI) dell’integrazione riguardante gli acquisti interni soggetti all’inversione contabile (reverse charge).
    Questa l’importante precisazione desumibile dall’aggiornamento al testo che l’Agenzia delle Entrate ha apportato il 19/7/2019 alla risposta fornita (FAQ n. 36) del 27/11/2018 e che permette agli operatori di tirare un bel sospiro di sollievo.
    La tempistica. Il “reverse charge” interno (per esempio, relativamente alla fattura delle imprese di pulizia dei locali o di quella dell’idraulico che realizza l’impianto e quant’altro) deve essere applicato nel mese di arrivo della fattura o, al più tardi, entro quindici giorni ma con riferimento al mese di arrivo, ai sensi del comma 5, dell’art. 17 e comma 7, dell’art. 74 del dpr 633/1972.
    Il rispetto di detta tempistica risulta troppo complesso, soprattutto con riferimento agli obblighi di fatturazione elettronica di cui il SdI tiene inesorabilmente traccia dei (tutt’altro che improbabili) ritardi.
    Spesso, inutile nasconderlo, gli operatori riescono, con fatica, a gestire tale particolarità entro i termini della liquidazione periodica Iva (li.pe.), grazie anche all’uso di registri sezionali.
    Le vecchie titubanze. Considerata l’impossibilità di integrare una fattura “XML”, con alcuni chiarimenti (circ. 13/E/2018 § 3.1 e la FAQ n. 36 del 27/11/2018) l’Agenzia delle entrate aveva precisato come “una modalità alternativa possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa” e che tale documento in formato “XML” può essere inviato al SdI.
    Tali precisazioni avevano suscitato alcune perplessità, in primis, per via della difficoltà a rispettare la suddetta tempistica e non secondariamente perché, come osservato da alcuni operatori (ANC e Confimi Industria, si veda ItaliaOggi del 19/07/2019), la normativa non è mai cambiata e in passato è stata l’Agenzia delle entrate stessa a negare l’alternatività fra integrazione e autofattura (circ. 16/E/2013 § 3.3.2); non secondario anche il fatto che, in tema, non manca neppure giurisprudenza (eccessivamente rigorosa) che ha sancito la sanzionabilità del contribuente che sbaglia tecnica (Cassazione, sentenza 10819/2010).
    La soluzione. Nella recente circolare 14/E del 17/06/2019 (§ 6.2), riprendendo le precedenti indicazioni, l’Agenzia delle entrate si era già espressa in senso maggiormente distensivo nella parte in cui ha precisato che con il documento in XML “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento (…) inviare tale documento allo SdI (…), così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.
    Come osservato anche da Assosoftware (FAQ dello scorso 28 giugno), argomentato a contrariis, ciò significa che il contribuente può, in alternativa, stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (alla vecchia maniera) con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione vendite/acquisti.
    Infine, ai dubbi ha posto una pezza definitiva l’Agenzia delle entrate stessa che il 19 luglio ha integrato la suddetta FAQ n. 36 precisando che il documento integrativo in questione (impropriamente chiamato autofattura) “non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI” così come non va inviato al cedente e/o prestatore.
    In conclusione, si può ora riassumere la gestione dei vari casi di acquisti in “reverse charge” affermando che (si veda tabella) i contribuenti possono sempre gestire gli acquisti, tanto interni, quanto internazionali, alla vecchia maniera “cartacea” (senza l’invio di alcun dato al SdI) salvo l’onere di redazione e trasmissione dell’esterometro per quelli internazionali; onere evitabile solo nel caso di acquisti da extra UE purché gestiti in “self billing” XML/SdI come ammesso dalla circolare 14/E/2019, ma con la scure, anche in questo caso, di tempi molto stringenti (15 del mese successivo l’ultimazione per i servizi generali). ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani  (riproduzione riservata)

     
     


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