Nessun ripensamento per il riallineamento dei valori di bilancio già perfezionato


  • Non è possibile tornare indietro dopo la manifestazione di volontà espressa

    Per l’Agenzia delle entrate non è possibile rinunciare agli effetti di un riallineamento precedente, per il quale è già stato compilato lo specifico prospetto della dichiarazione, poiché l’operazione risulta già conclusa per effetto di una acclarata manifestazione di volontà. Quindi, al contribuente non è concessa la possibilità di effettuare un ripensamento per effetto di una diversa valutazione, anche basata sulla semplice convenienza economica o su un maggior vantaggio, come l’applicazione della sostitutiva in misura ulteriormente ridotta al 3%.   

    Così l’Agenzia delle entrate nella circolare, attualmente in consultazione, sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento, di cui all’art. 110 del dl 104/2020 (si veda ItaliaOggi del 24/11/2021).

    Come indicato nel comunicato stampa della stessa agenzia, i soggetti interessati hanno tempo fino al prossimo 7 dicembre per l’invio di eventuali contributi, utilizzando uno specifico indirizzo email (dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it).

    Limitando l’analisi alle fattispecie dei soggetti che redigono il bilancio in ossequio ai principi contabili nazionali (OIC) e alle risposte più di interesse generale, superando quelle già rappresentate in un precedente contributo di ieri, si segnala subito una risposta avente a oggetto la rivalutazione di un diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente; in tal caso, l’Agenzia delle entrate (risposta 2.3) ha precisato che la rivalutazione non è perseguibile giacché i beni immateriali, in tal caso ricevuti a titolo gratuito, ai sensi dell’OIC 24 (§ 53) non sono capitalizzabili.

    Le società che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis del regio decreto 267/1942 (risposta 2.6), possono accedere alla rivalutazione in commento giacché l’operazione è vietata nei soli casi di società fallita o in liquidazione coatta amministrativa.

    Nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria (risposta 3.2) viene mantenuto il valore fiscale rivalutato, il quale trova contropartita, in sede di impianto iniziale della contabilità ordinaria, in una riserva di utili generica e non in sospensione d’imposta.

    Una serie di risposte state fornite sulle riserve che si formano per effetto della rivalutazione stessa e, sul tema, l’agenzia precisa, in particolare, che, in presenza di scissione parziale (risposta 3.1), il saldo attivo di rivalutazione non potrebbe considerarsi riserva in sospensione tassabile solo in caso di distribuzione, con la conseguenza che dovrebbe essere ricostituito dalla beneficiaria.

    Non è possibile rinunciare agli effetti di un precedente riallineamento, per il quale è già stato compilato lo specifico prospetto della dichiarazione, al solo fine di beneficiare del riallineamento con imposta sostitutiva più contenuta (3%), poiché l’operazione risulta già perfezionata e, quindi, conclusa, per effetto della manifestazione di volontà inequivocabile e irretrattabile (risposta 3).

    In assenza o per incapienza di un patrimonio netto e, in particolare, delle riserve da vincolare, non è possibile risolvere la situazione versando l’imposta sostitutiva del 10% sulla parte non coperta; gli utili maturati all’esercizio chiuso al 31/12/2020 (per i soggetti solari) potranno essere, però, portati a incremento di riserve con vincolo di sospensione ai fini del riallineamento, di cui al citato art. 110, nel presupposto dell’assenza di una contestuale distribuzione ai soci, al fine di costituire e garantire l’esistenza sostanziale di risorse patrimoniali equivalenti ai maggior valori contabili riallineati fiscalmente (risposta 4.3).

    Il disallineamento da assoggettare al 3% è quello al 31/12/2019 (risposta 4.4), non tenendo conto degli eventuali incrementi intervenuti nell’esercizio successivo a quello di riferimento, come già precisato con altro documento di prassi (risoluzione 198/E/2001).
    La base imponibile per la determinazione dell’imposta sostitutiva (10%) per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione o da riallineamento deve essere valorizzata al lordo dell’imposta del 3% (risposta 4.7) e se, ai fini del riallineamento, è vincolata una riserva di capitali e questa non viene affrancata, la successiva distribuzione ai soci concorre a formare il reddito della società che distribuisce, che può godere di un credito d’imposta pari alla sostitutiva versata per il riallineamento dei valori, e costituisce utile tassabile in capo ai soci (risposta 4.8).

    Infine, per l’agenzia non è possibile riallineare le divergenze di valori emergenti in seguito a operazioni straordinarie, intervenute nel 2020 (risposta 4.10). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)

     


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