Riforma del processo tributario con decorrenze scaglionate giacché si parte, per la generalità con i giudizi incardinati in primo e secondo grado, con i ricorsi notificati dal prossimo 1° settembre, ma sono presenti alcune eccezioni per le quali le nuove disposizioni entrano in vigore immediatamente.
Come indicato dall’art. 4 del d.lgs. 3/01/2024 n. 220, pubblicato recentemente nella Gazzetta ufficiale, infatti, in linea di principio le modifiche entrano in vigore da oggi ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Si ricorda, come indicato anche nella relazione illustrativa, che la legge 9/08/2023 n. 111 di riforma del sistema fiscale ha previsto, con l’art. 19, una serie di modifiche alla disciplina concernente il processo tributario, di cui al d.lgs. n. 546/1992.
L’obiettivo prioritario è quello di ampliare e informatizzare il processo, attraverso una semplificazione della normativa di riferimento e l’introduzione di modelli per la redazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali.
Posto che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, l’art. 4 è stato dedicato all’entrata in vigore delle numerose e variegate novità, dopo il via libera allo schema e alla sua pubblicazione.
Il principio generale è che il provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e le relative disposizioni, a mente del detto art. 4, si rendono applicabili ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente all’1/09/2024, con numerose eccezioni.
Pertanto, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con atto notificato dall'1/09/2024, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati del comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 hanno l'obbligo, oltre che di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto è stabilito nel dm 163/2013, a partire dall’1/07/2019, di tenere conto delle novità introdotte dal provvedimento in commento.
Se il comma 1 dell’art. 4, dispone dell’immediata entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione), il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili ai giudizi instaurati, sia in primo sia in secondo grado, con i ricorsi notificati dopo l’1/09/2024 ma individua, nel contempo, numerose eccezioni alla detta differita decorrenza, richiamando numerose lettere del comma 1 dell’art. 1, cuore del provvedimento, prevedendo che per tali eccezioni le norme del provvedimento si rendono applicabili ai giudizi instaurati, sia in primo che in secondo grado.
Di conseguenza, per esempio, le novità sono già applicabili in tema di spese del giudizio (lett. e, comma 1, art. 1) per le quali la modifica intervenuta, finalizzata alla deflazione del contenzioso e del massimo rispetto di tempi ristretti per la conclusione della controversia, prevede che la compensazione delle dette spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, sia possibile quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto soltanto in corso di giudizio.
Una ulteriore novità di immediata applicazione è quella riferita al nuovo art. 17-ter (lett. h, comma 1, art. 1), avente a oggetto gli atti del processo (atti, verbali e provvedimenti) che devono essere redatti in modo chiaro e sintetico e sottoscritti con firma digitale, in assenza della quale si determina la nullità dello stesso, se trattasi di provvedimenti giudiziari.
Infine, tra le altre, una ulteriore novità immediata concerne la possibilità di sviluppare una udienza a distanza (lett. o, comma 1, art. 1) con richiesta della modalità in sede di ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo o con apposita istanza notificata alla controparte costituita. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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