Fatture differite con data a fine mese anche se l’ultimo documento di trasporto (ddt) è precedente. E, per la gestione del “reverse charge” interno, non essendo cambiata la norma, non è obbligatorio l’uso dell’autofattura XML con invio tramite SdI.
Queste, a un mese di distanza dalla circolare n. 14/E/2019, le interpretazioni contenute in una nota congiunta dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria che, sulla questione data fattura, consigliano sempre la retrodatazione al mese di competenza Iva.
Data fattura. Con il recente documento di prassi (circ. 14/E/2019) l’Agenzia delle entrate, fra le altre, ha illustrato il nuovo quadro tecnico normativo conseguente all’introduzione della nuova lettera g-bis), comma 2, articolo 21, del dpr 633/72, in vigore dall’1/7/2019; secondo la novella in fattura deve essere indicata anche la “data in cui è effettuata la cessione di beni o le prestazioni di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
A tal riguardo qualche imbarazzo è stato avvertito fra gli operatori in merito all’esemplificazione (§ 3.1) in cui, pur richiamando la possibilità di emettere (trasmettere) la fattura differita entro il 15 del mese successivo, è stato indicato che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28).
Le associazioni osservano come detta indicazione rappresenti una delle soluzioni possibili giacché, per le fatture differite, non si intravedono motivi ostativi alla possibilità di datare il documento l’ultimo giorno del mese a condizione, però, che le date delle operazioni (anche attraverso il riporto degli estremi dei documenti di trasporto o equipollenti) siano comunque presenti in fattura.
Infatti, come spiegato anche in altro punto della circolare (§ 3.2), la gestione della “data di emissione” richiede una lettura coerente al nuovo impianto tecnico normativo in cui la stessa agenzia ha opportunamente scelto di non introdurre nuovi campi per gestire le dicotomie (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione).
L’impostazione derivata da tale scelta è molto semplice: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (“competenza” Iva), mentre la data di vera e propria emissione (trasmissione) è tracciata dal SdI senza che ciò comporti complicazioni per l’annotazione nel registro vendite, dove (oltre al protocollo) è sufficiente riportare la data del campo 2.1.1.3.
Nessun problema rappresenta, altresì, il fatto che alcune fatture immediate (vedi esempio la n. 990) potrebbero riportare data successiva ad altre con protocollo successivo (vedi la n. 1000) giacché la data di emissione (trasmissione) è comunque successiva e quindi rispetta i canoni dell’ordinata contabilità.
La retrodatazione nel (precedente) mese di effettuazione non solo è possibile ma è fortemente consigliabile al fine di evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle liquidazioni periodiche Iva (li.pe.) e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dalle Entrate, se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto dei termini e del dettato normativo) nei primi giorni del mese successivo.
Reverse charge interno. Infine, condividendo le osservazioni formulate lo scorso 28 giugno anche da Assosoftware, si evidenzia come, in senso distensivo, sembrino potersi interpretare le indicazioni della circolare 14/E/2019 nella parte in cui trova implicita conferma la possibilità di gestire l’integrazione (alla vecchia maniera) senza trasmissione di XML al SdI giacché, viene osservato, le norme (art. 17 co. e art. 74 co.7) non sono mai cambiate. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
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