Detrazioni per carichi di famiglia al 100% ad uno dei due coniugi ma sempre e soltanto se realizza il reddito maggiore. L’altro coniuge, in regime forfetario, non può assumersi la detrazione ma il proprio reddito, determinato ai sensi di legge, rileva ai fini della comparazione del reddito più elevato.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 69/E di ieri, è intervenuta sulla ripartizione della detrazione per figli a carico, di cui alla lett. c), comma 1, art. 12, dpr 917/1986, in presenza di un coniuge che, per la determinazione del proprio reddito, utilizza il regime forfetario, di cui ai commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
L’istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il detto regime forfetario e, in relazione al fatto che le attuali disposizioni richiamate prevedono che la detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salvo diverso accordo con il quale si concorda di attribuire il 100% della stessa al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato, lo stesso contribuente riteneva di poter applicare la lett. c), del comma 1, dell’art. 12 del Tuir attribuendosi la totale detrazione, proprio per l’impossibilità della moglie a fruire della detrazione.
Per il contribuente, inoltre, il legislatore, con la norma richiamata, avrebbe inteso evitare la perdita del beneficio in presenza di un’incapienza dell’Irpef da parte di uno dei due genitori e, quindi, riteneva di poter fruire della detrazione in commento nella misura del 100%, in linea con la propria lettura di un documento di prassi (circ. 15/E/2007 § 1.4.4).
L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama l’art. 12 del Tuir e conferma che i genitori non possono liberamente ripartire tra loro la detrazione, dovendo tenere conto di una ripartizione di sistema del 50% e, soltanto in presenza di un accordo, nell’attribuire la totalità della stessa al genitore con maggior reddito; possibilità concessa per evitare la perdita della fruizione a causa dell’incapienza di uno dei due genitori.
Ricorda, inoltre, l’agenzia che il comma 64, dell’art. 1 della legge 190/2014 prevede che il contribuente, in regime forfetario, determini il reddito applicando un coefficiente all’ammontare dei ricavi e dei compensi, portando in detrazione soltanto i contributi previdenziali, in relazione al fatto che i detti ricavi e compensi sono soggetti a imposta sostitutiva e non concorrono, di conseguenza, alla formazione del reddito complessivo.
Fatta questa ampia premessa, le Entrate chiariscono che il reddito determinato con criteri forfetari rileva ai fini della determinazione dei familiari fiscalmente a carico (limite fisato a euro 2.840,51) e, soprattutto, che l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% ma esclusivamente nell’ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al coniuge; ai fini della comparazione il reddito del coniuge, in regime forfetario, rileverà nella misura determinata ai sensi dell’art. 64, dell’art. 1 della legge 190/2014, al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente prodotti, restando libera la possibilità di optare per altro regime se più conveniente anche a questi fini. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
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