Dati al Servizio Tessera Sanitaria (S.T.S.) con cadenza semestrale


  • La scadenza messa a regime dal decreto sulla semplificazione degli adempimenti

    Dal 2024 la trasmissione semestrale dei dati al Sistema tessera sanitaria (S.T.S.) è stata definitivamente messa a regime.

    Ciò significa che, a partire dalle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024, per quelle sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dello scorso anno ed entro il 30 settembre 2024 per le spese sostenute nel primo semestre 2024.

    Questa una delle recenti novità, come introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 1/2024 (decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari) emanato nel rispetto della legge n. 111/2023, avente a oggetto la revisione del sistema tributario nazionale, che fissa, a regime, l’invio semestrale dei dati.

    Si ricorda che, il comma 3 dell’art. 3 del d.lgs. n. 175/2014 ha previsto che il Sistema tessera sanitaria (Sts), metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni riferibili alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti italiani, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Per questo motivo, pertanto, la detta norma dispone che le citate informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema tessera sanitaria (Sts) dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

    Sono obbligati, al detto adempimento, numerosi operatori sanitari come tutti gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le aziende sanitarie locali (Asl), le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.S.S.), i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, le parafarmacie, nonché gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, le/gli ostetriche/i, i tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari, gli ottici, gli infermieri pediatrici e le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate dal servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

    L'obbligo riguarda i dati indicati nei documenti di spesa (scontrini, fatture o ricevute) necessari per la detrazione delle spese sanitarie, con la conseguenza che devono essere trasmesse tutti i dati riferibili a prestazioni sanitarie, certificative e di natura peritale rilasciate a persone fisiche, prescindendo dal fatto che, ai fini Iva, la fattura sia assoggettata o meno dal tributo; le spese per le perizie medico legali e relative alle spese per l'emissione di certificati concernenti lo stato di salute del contribuente assistito, documentate mediante fatture intestate allo stesso, devono essere comunicate al Sts con il codice "SR", a prescindere dall'applicazione dell'Iva.

    Si deve fare riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate dai professionisti e dalle strutture indicate, alle spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici, alle spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici e ai servizi sanitari erogati dalle parafarmacie e ad altre spese sanitarie.

    Per quanto concerne le spese veterinarie, invece, si deve far riferimento a quelle concernenti gli animali individuati da un preciso provvedimento (D.M. 6 giugno 2001 n. 289) ovvero a quelle per la cura di animali detenuti per compagnia o per la pratica sportiva, restando escluse dall'obbligo di comunicazione quelle spese sostenute per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

    Si evidenzia, ulteriormente, che per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024 non è stato e non sarà possibile emettere fatture di tipo elettronico, se i dati contenuti sono anche quelli da trasmettere al Sistema tessera sanitaria (S.T.S.), con la conseguenza che anche per l’anno in corso (2024) dovrà essere emessa fattura su supporto cartaceo a cura degli operatori sanitari, a prescindere dal fatto che la citata trasmissione avvenga o meno.

    Resta vietata, infine, l'emissione di fatture in formato elettronico anche a cura di soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al sistema indicato, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

    Infine, resta ancora inalterata la modalità di trasmissione dei dati, da eseguirsi sempre telematicamente tramite l’utilizzo dei canali predisposti (online, sincrono o asincrono). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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