Dal 1° marzo la ritenuta sui bonifici parlanti passa all'11%


  • Tassazione anche per gli immobili efficientati con il superbonus

    Dal 1° marzo prossimo la ritenuta d’acconto sui bonifici parlanti necessari per beneficiare degli oneri detraibili come i bonus edilizi passa dall’8% all’11%. La manovra 2024, inoltre, introduce la tassazione delle plusvalenze da cessione immobili efficientati con la detrazione maggiorata (superbonus).

    Così la legge di bilancio 2024 (legge 30/12/2023 n. 213), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 30/12/2023 n. 303.

    Il comma 88 dell’art. 1, infatti, a decorrere dall’1/03/2024, ha innalzato la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici dall’8% all’11%; la detta ritenuta è stata introdotta, a decorrere dall'1/07/2010, sui bonifici riferibili alle spese che danno diritto a fruire della detrazione di imposta dall’art. 25 del dl 78/2010 e l’Agenzia delle entrate (provvedimento 30/06/2010) ha stabilito, successivamente, le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta, le modalità di rilascio della certificazione delle ritenute operate e le modalità di dichiarazione delle ritenute operate.

    La ritenuta è a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (Irpef o Ires), con obbligo di rivalsa e viene effettuata all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti a favore delle imprese esecutrici (Associazione bancaria italiana, circ. 19/2010).

    La detta ritenuta non è applicabile in presenza di pagamenti diversi dal bonifico o in presenza di determinate situazioni come, per esempio, l’acquisto di immobili ristrutturati (comma 3 art. 16-bis del dpr 917/1986), le spese sostenute dall'imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione e il pagamento di oneri di urbanizzazione o di imposte e tributi (bolli, diritti e tasse comunali).

    Ci sono fattispecie per cui le somme oggetto di bonifico sono già assoggettate al prelievo con ritenuta, come nel caso dei condomini (sostituti di imposta) che devono trattenere la ritenuta del 4%, di cui all'art. 25-ter del dpr 600/1973, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi; in dette situazioni,

    deve essere applicata la sola ritenuta attualmente dell'8%, sempre nel caso in cui i sostituti d'imposta eseguano i pagamenti mediante bonifici agevolati.

    La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, il sisma-bonus, di cui all’art. 16 del dl 63/2013, il bonus ristrutturazione, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986 nonché il bonus barriere 75%, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020.

    Una ulteriore novità, introdotta dalla manovra, concerne la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle cessioni, eseguite a decorrere dall’1/01/2024, di immobili sui quali sono stati realizzati interventi di efficientamento con il superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.

    Pertanto, nei successivi dieci anni dalla fine dei lavori agevolati con la detrazione maggiorata, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi, restando esclusi gli immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora, tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione, sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo.

    Con riferimento alle modalità di determinazione dei costi inerenti, necessari per il calcolo della plusvalenza, con le modifiche introdotte al comma 1 dell’art. 68 del dpr 917/1986, è stato disposto che se gli interventi con superbonus sono stati conclusi da non più di cinque anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a), e b), del comma 1 dell’art. 121 del dl 34/2020 mentre se gli interventi con superbonus sono conclusi da più di cinque anni, ma entro i dieci anni all’atto di cessione, si tiene conto soltanto del 50% delle spese, se si è usufruito dell’age­vo­la­zione del 110% e se sono state esercitate le opzioni di cessione o sconto.

    Naturalmente, per gli immobili acquisiti o costruiti alla data della cessione da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione appena indicato può essere rivalutato in base all’indice Istat e alle emergenti plusvalenze potrà essere applicata l’imposta sostitutiva del 26%, di cui al comma 496 dell’art. 1 della legge 266/2005. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIAOGGI (riproduzione riservata)

     


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