Dal 1° aprile sono ripartiti i termini decadenziali dell'agevolazione "prima casa"


  • E' possibile ottenere il rimborso per chi ha pagato nel corso del periodo sospeso

    Per l’agevolazione “prima casa”, i termini sospesi ripartono dal 1° aprile prossimo ma se il contribuente, nel contempo e ritenendosi decaduto per decorso del termine, ha già versato le maggiori somme, sanzioni e interessi, lo stesso matura il diritto al rimborso di quanto versato in più. Si va al prossimo 30 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi, per il pagamento del saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020 erroneamente omessi.

    L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 29 marzo 2022 fa il punto sulle proroghe intervenute a cura del D.L. n. 228/2021 (decreto Milleproroghe), convertito nella legge n. 15/2022.

    Il documento si sofferma sulla sospensione dei termini per l’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, sulla proroga dei versamenti di taluni allevatori (avicunicolo e suinicolo) soggetti a restrizioni sanitarie e sul versamento dell’imposta regionale (IRAP) non corrisposta per errata applicazione dell’esonero introdotto dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).

    Posta la ricognizione delle varie norme, sui termini di sospensione dell’agevolazione prima casa, di cui al comma 5-septies, dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021 convertito, si evidenzia che un precedente documento di prassi (circolare n. 9/E/2020 § 8.1) aveva analizzato la sospensione del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata l’unità abitativa, il termine di un anno entro il quale il contribuente ha trasferito l’immobile acquistato come prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto che deve procedere l’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale e il termine, sempre di un anno, entro il quale il contribuente, che ha acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale, deve procedere alla cessione dell’unità abitativa ancora in suo possesso, se acquistata con la detta agevolazione.

    Sul punto, l’agenzia ricorda che l’agevolazione è destinata alle unità abitative (A/1, A/8 e A/9), ricorda che i termini sospesi inizieranno a decorrere dal prossimo 1° aprile ed evidenzia che il termine dei diciotto mesi è rimasto sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 con la conseguenza che se l’acquisto è avvenuto anteriormente al 23 febbraio 2020, di fatto il contribuente può conteggiare venticinque mesi e otto giorni in più ma, soprattutto, ritiene che il contribuente abbia diritto al rimborso della maggiore imposta versata se, ritenendosi decaduto durante il periodo di sospensione, ha versato la differenza, le sanzioni e gli interessi.

    Per gli allevatori, l’agenzia individua i presupposti (soggettivo e oggettivo) dei versamenti sospesi fino al 31 luglio 2022 (versamenti che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022) e precisa che non sono dovuti gli interessi sulle somme che saranno versate entro il 31 luglio 2022.

    Per detti allevatori le disposizioni in commento (comma 6-quater, art. 3) prevedono la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, ai sensi degli articoli  23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, alle trattenute concernenti l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF effettuate dai sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

    L’Agenzia delle Entrate, nella circolare, ha altresì precisato che possono beneficiare della proroga coloro che, alla data di inizio del periodo di sospensione (1° gennaio 2022), avevano la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree soggette a particolari restrizioni disposte da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria, che non è possibile ottenere la proroga se, alla data del 1° gennaio 2022, risulta cessata l’efficacia delle restrizioni dovute alle anzidette emergenze, che la proroga trova applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma soltanto con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022 e, infine, che rientrano tra i “soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo” coloro che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, esercitano le dette attività in modo non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta; le attività di allevamento possono considerarsi non marginali nel caso in cui abbiano realizzato un volume d’affari non inferiore al 10% di quello complessivo.

    Inoltre, stante il fatto che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data e non è possibile effettuare il rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio al 28 febbraio 2022.

    Infine, si confermano al 30 giugno prossimo i versamenti del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, omessi per effetto dell’errata applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 34/2020, in relazione a quanto stabilito dalla Commissione europea (C(2020)-1863), con la presentazione di un’autodichiarazione da definire con apposito decreto direttoriale.

    Nel documento di prassi in commento è stato ricordato che con il decreto del ministero dell’economia e delle finanze dello scorso 11 dicembre sono stati individuati i limiti e le condizioni previsti dalle sezioni 3.1) e 3.12) della citata comunicazione della Commissione Europea, entro cui è possibile fruire dell’aiuto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

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