Con l’istituzione dello specifico codice tributo, tutto pronto per l’utilizzo del “bonus vacanze”. Il codice è operativo dal prossimo 1° luglio e, quindi, dalla medesima data possibile la fruizione della medesima agevolazione.
Si ricorda, innanzitutto, che il comma 1, dell’articolo 176 del dl 34/2020 ha disposto il riconoscimento di un credito destinato ai nuclei familiari, con ISEE non superiore a 40 mila euro, utilizzabile dal prossimo 1° luglio fino alla fine dell’anno (2020) per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è di 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più soggetti, di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione, in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast, e lo stesso può essere utilizzato per l’80%, nella forma di sconto e per il 20%, del valore massimo dell’agevolazione ottenibile, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino e/o ricevuta fiscale.
Lo scorso 17 giugno è stato emanato il provvedimento direttoriale (n. 237174), con il quale l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità di applicazione del bonus, ai sensi del citato art. 176 del dl 34/2020; in aggiunta al provvedimento, l’agenzia ha pubblicato, contestualmente, la guida e il vademecum.
Nella giornata di ieri, infine, è stata pubblicata, sul sito istituzionale delle Entrate, la risoluzione n. 33/E che ha istituito il codice tributo “6915”, rubricato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34” necessario per l’effettiva compensazione del credito d’imposta, utilizzando la delega “F24” ed esponendo lo stesso nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nel caso di necessario riversamento, nella colonna “importi a debito versati”.
Sul punto è opportuno evidenziare che la richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata a partire dal prossimo 1° luglio, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare con l'applicazione “IO”, accessibile con SPID o CIE, il sistema PagoPA verifica la sussistenza del requisito ISEE e restituisce al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta.
Se dalla verifica eseguita emerge che non risulta presentata una “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU) valida, il richiedente viene informato della necessità di presentarla e di ripresentare la richiesta dell’agevolazione, mentre nel caso in cui l’esito risulti positivo, PagoPA (sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione) genera un codice univoco e un “QR-code” che potranno essere utilizzati, alternativamente, per fruire dello sconto.
Successivamente, PagoPA S.p.A. invia all’Agenzia delle entrate il citato codice univoco, l’importo massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione.
L’Agenzia delle entrate, in esito positivo, conferma al richiedente, con l’applicazione, la validità dell’agevolazione, comunicando il codice univoco ed il “QR-code”, nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.
Se la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di riferimento presenta omissioni o difformità, il richiedente è informato che l’Agenzia delle entrate richiederà, successivamente, idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati al soggetto richiedente, anche in caso di preventivo esito positivo.
Al pagamento, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco o esibisce il QR-code, il fornitore del servizio lo acquisisce e lo inserisce in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, verificando la validità e confermando l’applicazione dello sconto.
Nel giorno lavorativo successivo alla conferma, la struttura ricettiva può recuperare lo sconto come credito d’imposta di pari importo per un ammontare non eccedente l’importo disponibile, tenendo conto delle fruizioni già ottenute o ancora in corso di fruizione o in alternativa, ma sempre dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; i cessionari, quindi, potranno utilizzare il credito d’imposta ricevuto soltanto in compensazione, previa comunicazione dell’avvenuta cessione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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